Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 24 così recitava:

“Art. 24 - (Procedure di aggiudicazione, forme di pubblicità e termini)

1. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale sono affidati mediante procedura aperta, cioè con asta pubblica, ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta, cioè con licitazione privata, ove soltanto i concorrenti invitati dal soggetto appaltante possono presentare offerta. Il ricorso alla procedura negoziata, cioè alla trattativa privata, preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando di gara, ove il soggetto appaltante consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse le condizioni del contratto, è consentito nelle sole ipotesi previste dall'articolo 27.

2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso in seguito a motivata decisione dei soggetti appaltanti, sentito il dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, per la realizzazione di opere complesse ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze specifiche o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche ovvero per la realizzazione di opere la cui manutenzione richieda un periodo medio-lungo di attività. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di una progettazione preliminare,redatta ai sensi dell'articolo 12, e di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescritte condizioni funzionali, economiche e tecniche inderogabili.

3. Nelle ipotesi di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria o la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera e nelle ipotesi di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, l'affidamento degli appalti può avvenire anche sulla base della progettazione definitiva. In tal caso, la redazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14 avviene a cura dell'appaltatore che provvede alla trasmissione della medesima, entro i termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale, al coordinatore del ciclo per la verifica di cui all'articolo 14, comma 4. Tale verifica costituisce il presupposto per l'inizio dei lavori. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il capitolato speciale di cui all'articolo 30, comma 3, deve obbligatoriamente stabilire i criteri di calcolo delle penali per il ritardo, le specifiche tecniche per la verifica della rispondenza della progettazione esecutiva ai precedenti livelli di progettazione, le modalità di contestazione di eventuali inadempimenti e della loro correzione a cura e spese dell'appaltatore, nonché i presupposti per la risoluzione del contratto e per l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 34, comma 1, in caso di persistenza negli inadempimenti. Gli appalti di cui al presente comma, ad esclusione di quelli di importo inferiore a 500.000 euro, di quelli relativi a lavori di manutenzione, alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni, devono essere in ogni caso stipulati a corpo, ai sensi dell'articolo 326 della l. 2248/1865, all. F.

4. Gli appalti di cui al comma 2 sono affidati mediante procedura ristretta e quelli di cui al comma 3 mediante procedura aperta o ristretta.

5. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, in deroga alla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedura ristretta o di gara informale che precede la procedura negoziata, prima della comunicazione ufficiale, da parte del soggetto appaltante, dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento mediante procedura negoziata.

6. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia comunitaria, i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Regione e, per estratto, su due quotidiani nazionali aventi diffusione nel territorio regionale. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, i bandi di gara sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione e, per estratto, su due quotidiani nazionali aventi diffusione nel territorio regionale. Quando l'importo dei lavori sia inferiore a 500.000 euro, la pubblicazione del bando può essere effettuata soltanto nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo del soggetto appaltante. Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, le forme di pubblicità sono quelle previste dalla normativa statale vigente.

7. I termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, per la trasmissione alle imprese richiedenti dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari e per la comunicazione delle informazioni complementari sui contenuti degli stessi sono stabiliti in conformità alla normativa statale vigente.”

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