Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 44 quinquies così recitava:

“Art. 44 quinquies - (Progettazione dello scavo archeologico)

1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e l'individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine, il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settore di indagini, alla quale sono allegati i necessari schemi grafici.

2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti sia, infine, al loro studio e pubblicazione.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente.

4. Le indagini riguardano:

a) il rilievo generale;

b) le ricognizioni territoriali e le indagini diagnostiche;

c) il programma delle indagini complementari necessarie.

5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono nel progetto definitivo.

6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di ciascuna di esse.

7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:

a) scavo archeologico:

1) scavo;

2) documentazione grafica;

3) documentazione fotografica;

b) restauro di reperti mobili ed immobili:

1) restauro;

2) schedatura dei reperti e delle azioni;

3) immagazzinamento e protezione dei reperti e dei campioni.

8. Il progetto definitivo specifica altresì i costi relativi:

a) alle opere provvisionali;

b) alle opere in economia;

c) agli oneri per la sicurezza;

d) alle opere suscettibili di non esatta valutazione;

e) a studi e pubblicazioni;

f) alle possibili forme di fruizione, anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del testo;

g) alla manutenzione programmata.

9. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.

10. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza raccolti confluiscono nel progetto preliminare.”

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