Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 35 così recitava:

“Art. 35 - (Concessioni di lavori pubblici)

1. I lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato possono essere affidati in concessione. La concessione deve avere ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere. La controprestazione a favore del concessionario deve consistere unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità e tipologia del servizio da prestare, anche mediante un prezzo il cui pagamento a saldo avviene contestualmente all'attestazione di cui al comma 10. A titolo di prezzo, il soggetto concedente può altresì attribuire al concessionario la proprietà o il godimento di beni immobili nella propria disponibilità, ancorché da realizzarsi nell'ambito della concessione medesima.

2. Nel caso di affidamento in concessione le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute alla redazione della progettazione preliminare di cui all'art. 12, che costituisce riferimento per lo svolgimento della procedura ristretta di cui al comma 5.

3. La redazione della progettazione definitiva di cui all'art. 13 è svolta dai concorrenti nell'ambito della predetta gara, contribuisce alla scelta del concessionario e costituisce riferimento per la stipulazione della convenzione di concessione.

4. La redazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14, unitamente alla predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente, avviene a cura e spese del concessionario che, ai fini della disciplina in materia di sicurezza nei cantieri, assume la veste di committente. La progettazione esecutiva è trasmessa a cura del concessionario al coordinatore del ciclo per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione e con il contenuto della convenzione di concessione. Tale verifica costituisce il presupposto per lo svolgimento delle eventuali gare di appalto di cui al comma 8 e, comunque, per l'inizio dei lavori.

5. Le concessioni di lavori pubblici sono affidate esclusivamente mediante procedura ristretta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) il valore economico e finanziario della controprestazione;

b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;

c) il tempo di esecuzione dei lavori;

d) gli ulteriori elementi di cui all'articolo 25, comma 3;

e) la durata della concessione;

f) la qualità del servizio in gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

6. Alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici si applicano, se compatibili, le disposizioni in tema di appalto-concorso di cui all'art. 25.

7. I concessionari di lavori pubblici, i soggetti da loro controllati o loro collegati possono eseguire direttamente i lavori rientranti nell'oggetto della concessione nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e statale vigente, purché in possesso dei requisiti prescritti in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

8. L'affidamento in appalto dei lavori che il concessionario intende far eseguire a terzi avviene sulla base della vigente normativa comunitaria e nazionale e della presente legge.

9. Le opere oggetto di concessione devono essere sottoposte al collaudo di cui all'articolo 17. Il collaudo deve altresì verificare il rispetto del contenuto della convenzione di concessione. Il collaudatore è nominato e remunerato dal soggetto concedente.

10. In ogni caso, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, anche avvalendosi di strutture interne ed esterne all'amministrazione, deve attestare la rispondenza delle opere collaudate al contenuto della convenzione. Tale attestazione costituisce condizione per l'inizio della gestione dell'opera oggetto della concessione.

11. All'affidamento delle concessioni di lavori pubblici, nonché all'eventuale affidamento di appalti ad imprese terze si applicano le disposizioni previste dall'art. 41 per la trasmissione dei dati alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici restano comunque estranee a tutti i rapporti del concessionario con appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione concedente.”

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