Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 18 così recitava:

“Art. 18 - (Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche)

1. La Regione, con la presente legge, promuove ed attua la prevenzione del degrado delle opere pubbliche di interesse regionale, nonché la salvaguardia del territorio regionale ed il mantenimento dei valori patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, secondo specifici programmi di manutenzione.

2. Tutte le opere pubbliche, di cui all'art. 3 e di cui all'allegato A, devono essere sottoposte a manutenzione programmata. A tal fine, tutti i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a redigere i programmi di manutenzione di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Gli stessi soggetti devono altresì istituire, con i propri rispettivi atti, appositi registri delle manutenzioni, corredati di schede tecniche relative ai diversi componenti, di un elenco delle verifiche periodiche eseguite, delle sostituzioni o rifacimenti effettuati con le specifiche tecniche relative, nonché di analisi periodiche sullo stato di fatto con un intervallo non inferiore al biennio. Tali analisi si concludono con una relazione che identifica le proposte di intervento necessarie al mantenimento o al ripristino del corretto stato d'uso.

3. Gli atti di cui al comma 2 devono disciplinare le modalità con cui viene assicurata la programmazione delle attività di manutenzione nel caso di affidamento in appalto a risorse esterne, fermo restando il mantenimento di compiti di sorveglianza in capo alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono affidare lo svolgimento dell'intera attività di manutenzione, anche per singole opere o beni o categorie di essi, ad un unico soggetto scelto, tra quelli di cui all'articolo 28, con pubblica gara indetta per l'aggiudicazione del relativo contratto per un periodo da uno a cinque anni.

5. Qualora gli interventi di manutenzione di cui al presente articolo comportino sostituzione o ripristino di elementi edilizi, essi devono essere eseguiti sulla base di documenti progettuali che permettano di identificare lo stato di fatto, le aree di intervento, le finalità degli interventi e la valutazione dei loro effetti sullo stato delle opere, le quantità da eseguire, nonché le specifiche dei materiali da utilizzare privilegiando quelli locali. Gli atti regolamentari di cui al comma 2, nonché i singoli capitolati, prevedono in quali casi si rendano necessarie operazioni di collaudo.

6. I costi annui sostenuti per le manutenzioni, con riferimento a ciascuna opera pubblica, devono essere trasmessi alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.”

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