Articolo aggiunto dalla L.R. del 14/06/2011 n.13 e poi abrogato dalla L.R. del 15/04/2013 n. 11. L’articolo 2 bis così recitava: “Art. 2 bis - (Revisione ridotta) - 1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, la revisione generale degli impianti a fune soggetti alla concessione di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), può essere posticipata, per una sola volta, di due anni rispetto alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, purché sia effettuata, prima della scadenza, una revisione ridotta, secondo un programma approvato dalla struttura competente. Al fine dell’approvazione di tale programma, il concessionario è tenuto a trasmettere alla medesima struttura, entro il 30 aprile dell’anno in cui è prevista l’effettuazione della revisione generale, la seguente documentazione:

a) parere di ammissibilità della revisione ridotta rilasciato, a garanzia della sicurezza dell’impianto, preferibilmente dal costruttore originario;

b) piano di controlli non distruttivi, corrispondenti a quelli previsti per la revisione generale, per gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, per la rottura dei quali non esistono, nell’impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale;

c) piano di controlli non distruttivi, corrispondenti a quelli previsti per la revisione speciale, per tutti gli altri elementi costruttivi;

d) nuovo piano di controlli non distruttivi per la restante durata di vita tecnica, predisposto da personale qualificato, che tenga conto della variazione delle scadenze e dei piani di cui alle lettere b) e c).

2. Al termine dei lavori di revisione ridotta, la struttura competente effettua il collaudo funzionale di cui all’articolo 29 della l.r. 20/2008, previa dichiarazione del direttore di esercizio sull’ammissibilità dell’esercizio in sicurezza dell’impianto per l’ulteriore periodo di due anni.”

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