Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, della L.R. 25/05/2015, n. 13 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, della L.R. 28/04/2022, n. 3, così recitava:

"1. Il trasferimento della titolarità o della gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a SCIA da presentare, da parte del nuovo titolare o del nuovo gestore, allo sportello unico competente per territorio, anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3. In tali casi, il subentrante può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6."

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