Articolo abrogato dall'art. 17, comma 3, della L.R. 25/05/2015, n. 13, così recitava:

“Art. 16 (Commissioni consultive) — 1. I Comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti istituiscono una commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un assessore delegato, e composta da:

a) due rappresentanti designati dalle associazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello regionale;

b) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 6/2004;

d) un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

2. Le commissioni consultive di cui al comma 1 durano in carica per l’intera durata dell’organo che ha provveduto alla relativa nomina; le modalità di funzionamento sono stabilite, per ciascuna commissione, dal Comune presso il quale le medesime sono istituite.

3. Per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, è istituita una commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Regione, e composta da:

a) l’assessore regionale competente in materia di commercio o da un suo delegato, che la presiede;

b) il Sindaco del Comune di volta in volta interessato o un assessore delegato;

c) due rappresentanti designati dalle associazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 6/2004;

f) un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

4. La commissione consultiva di cui al comma 3 dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data del decreto di nomina; le modalità di funzionamento della predetta commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 sono istituite entro 60 giorni dalla emanazione delle direttive generali di cui all’articolo 8, comma 2.

6. Le commissioni consultive di cui ai commi 1 e 3 esprimono parere obbligatorio in merito:

a) alla programmazione dell’attività dei pubblici esercizi;

b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;

c) alla regolamentazione degli orari e delle turnazioni nell’apertura dei pubblici esercizi.”

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