Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 02/09/1997, n. 33; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 18/04/2000, n. 11 e abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 12/11/2001, n. 31, così recitava:

“Art. 3 - Oggetto degli interventi per la qualità.

1. L'intervento regionale per migliorare e garantire la qualità, con l'obiettivo di promuovere la diffusione presso le imprese industriali di metodologie e di sistemi per l'adeguamento della qualità aziendale è finalizzato:

a) alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria;

b) alla certificazione della conformità di sistemi di qualità aziendali, di prodotti, di processi alla normativa nazionale e comunitaria;

c) al mantenimento della certificazione della conformità di sistemi di qualità.”

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