Articolo abrogato dalla L.R. 25/02/2013, n. 5, così recitava:

“Art. 4 (Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/1999) — 1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è sostituita dalla seguente:

"a) collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio della rete distributiva, con l'apporto dei Comuni e del sistema informativo delle Camere di commercio per l'utilizzazione dei dati indicati nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998;".

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è sostituita dalla seguente:

"b) collaborare alla realizzaz0ione di un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e della evoluzione delle imprese turistiche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;".

3. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

"4. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di turismo e commercio, provvede a:

a) promuovere indagini e ricerche e attivare collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche dei settori del commercio e del turismo, anche avvalendosi della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica;

b) collaborare all'elaborazione e all'attivazione di un sistema di rilevazione dei flussi turistici che consenta una tempestiva valutazione del loro andamento, in quanto strumento essenziale per indirizzare le politiche di marketing della Regione e degli operatori turistici, pubblici e privati, la cui struttura e modalità di attuazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo;

c) pubblicare un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva regionale e sull'andamento del settore turistico;

d) esprimere pareri sui programmi promozionali della Regione, favorendone il raccordo con analoghe iniziative degli altri operatori, pubblici e privati;

e) predisporre annualmente il programma della propria attività per l'anno successivo.".

4. Il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è abrogato.”

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