Articolo abrogato dalla L.R. del 21/01/2010 n.3. L’articolo 4 così recitava: “1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 10, dopo le parole "della Regione" sono aggiunte le parole "e pubblicizzati tramite la rete telematica regionale sugli appalti". 2. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

"2. La richiesta di pubblicazione degli avvisi di gara nel Bollettino Ufficiale della Regione avviene tramite la rete telematica regionale sugli appalti, ovvero, nel caso di impedimenti tecnici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento immediatamente dopo la esecutività del provvedimento di approvazione dei progetti e la disponibilità dei relativi finanziamenti. L'avvenuto ricevimento dell'avviso è certificato tempestivamente mediante la rete telematica regionale sugli appalti".

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