Articolo modificato dall’art. 42, commi 1 e 2, della L.R. 23/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall’art. 33, comma 3, della L.R. 19/09/2024, n. 13.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 19/09/2024, n. 13 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. 13/2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 43 - (Finanziamento del Piano regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi. Criteri di erogazione e di rendicontazione)

1. Al finanziamento del Piano regionale di cui all'art. 20, compresi gli interventi di spegnimento effettuati all’Agenzia forestale regionale, si provvede con gli stanziamenti previsti per la legge regionale 4 agosto 1987, n. 37 nell'unità previsionale di base 7.1.001 denominata Attività di prevenzione e repressione degli incendi del bilancio regionale di previsione 2001.

2. I fondi assegnati all’Agenzia forestale regionale possono essere erogati in acconto fino ad un massimo dell'ottantacinque per cento del loro ammontare complessivo.

3. Il rimborso all’Agenzia forestale regionale è determinato in via definitiva sulla base della spesa rendicontata, riconosciuta ammissibile.

4. I fondi eventualmente erogati e non impiegati sono portati in detrazione alle assegnazioni afferenti ai successivi esercizi finanziari.”

Dalla redazione