Articolo sostituito dall’art. 33, comma 1, della L.R. 23/12/2011, n. 18; modificato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 28/12/2017, n. 20 e, successivamente, abrogato dall’art. 33, comma 3, della L.R. 19/09/2024, n. 13.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 19/09/2024, n. 13 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. 13/2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 23 - (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi, con l’esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei, sono affidati all’Agenzia forestale regionale.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 l’Agenzia forestale regionale può impiegare personale e mezzi nell’ambito dell’intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe.

3. In attuazione di quanto indicato all’articolo 20, comma 3, lettera p), la Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma anche aventi validità pluriennale con l’Arma dei Carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”

Dalla redazione