Articolo abrogato dalla L.R. del 12/02/2010 n.9. L’articolo 44 così recitava: “1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai materiali vegetali e ai sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.”

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