N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 33, comma 4, della L.R. 19/09/2024, n. 13.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 19/09/2024, n. 13 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. 13/2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 5 - (Integrazioni all’articolo 19)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001 il “punto” è sostituito dal “punto e virgola”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001 sono aggiunte le seguenti lettere:

“c-bis) dare immediata comunicazione al Sindaco del Comune interessato da incendio boschivo, qualora l’incendio in atto non possa essere posto sotto controllo con le forze di primo intervento;

c-ter) dare immediata comunicazione al Sindaco, al Prefetto e alla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile per gli adempimenti di competenza, qualora l’incendio boschivo può interessare aree o fasce nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche ed aree rurali è molto stretta tale che il sistema urbano può venire rapidamente in contatto con la propagazione di un incendio che interessa vegetazione combustibile.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 28/2001 sono inseriti i seguenti commi:

“3-bis. Nel caso di incendi in situazioni tipiche di interfaccia, ovvero in aree in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e soprassuolo arboreo forestale e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di vite umane e di infrastrutture civili, la direzione delle operazioni di spegnimento è effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3-ter. Nel caso di incendi boschivi che per estensione o pericolosità minacciano di propagarsi a soprassuoli forestali dove sono prevalenti la salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici e, contemporaneamente, a zone boschive che si possono configurare come situazioni tipiche di interfaccia ed assumano particolare gravità o complessità tali da richiedere contemporaneamente l’intervento sia del Corpo Forestale dello Stato che del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli stessi Corpi si coordinano al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di spegnimento.”.”

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