N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 59, comma 1, della L.R. 10/07/2017, n. 8, così recitava:

“Art. 20 - (Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13)

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

“1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito “Comitato di coordinamento”, composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A. o suo delegato, nonché da diciannove membri effettivi e diciannove membri supplenti designati:

a) sette effettivi e sette supplenti, dal Consiglio delle Autonomie locali;

b) quattro effettivi e quattro supplenti, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;

c) uno effettivo e uno supplente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore dell’agriturismo;

d) quattro effettivi e quattro supplenti, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio e servizi;

e) due effettivi e due supplenti, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;

f) uno effettivo e uno supplente, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

g) Presidente o suo delegato del Centro Estero Umbria.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 13/2013 le parole: “lettere b), c) ed e)” sono sostitute dalle seguenti: “lettere b), c), d) e f)”.

3. Al comma 2 dell’articolo 86 della l.r. 13/2013 le parole: “(cap. 5360)” sono sostituite dalle seguenti: “(cap. 5306)”.”

Dalla redazione