N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 148, comma 1, della L.R. 31/12/2024, n. 61 a decorrere dal 09/01/2025, così recitava:

“Art. 26 - Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 86/2016

1. La lettera r) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) è sostituita dalla seguente:

"r) i titoli di studio universitari per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di guida turistica, di cui all'articolo 105, comma 1, lettera a);".

2. La lettera s) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

"s) i titoli di studio per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico, ci cui all'articolo 115, comma 1;".

3. La lettera u) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 86/2016 è sostituita dalla seguente:

"u) i titoli di studio universitari per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di guida ambientale, di cui all'articolo 123, comma 1, lettera a).".”

Dalla redazione