N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 131, comma 1, della L.R. 18/06/2012, n. 29, così recitava:

"Art. 8 Valutazione della qualità dell’aria ambiente e classificazione del territorio regionale.

1. La Giunta regionale effettua la valutazione della qualità dell’aria ambiente secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 351/1999 e dall’articolo 4 del D.Lgs. 152/2007, nonché, con riferimento all’ozono, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 183/2004.

2. Sulla base della valutazione della qualità dell’aria ambiente di cui al comma 1, la Giunta regionale classifica il territorio regionale nelle zone e agglomerati di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), con riferimento:

a) ai valori limite, alle soglie di allarme e al margine di tolleranza stabiliti con il decreto ministeriale di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 351/1999;

b) ai valori bersaglio, obiettivi a lungo periodo ed alle soglie di allarme di cui al D.Lgs. 183/2004;

c) ai valori obiettivo di cui al D.Lgs. 152/2007.

3. La Giunta regionale individua altresì le zone e agglomerati di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ove sono necessarie misurazioni della qualità dell’aria ambiente in siti fissi, eventualmente da integrare con tecniche di modellizzazione, ovvero sono possibili misurazioni indicative in conformità alla normativa nazionale di cui al comma 1.

4. La classificazione di cui al comma 2, è riesaminata almeno ogni cinque anni e comunque ogniqualvolta si verifichino cambiamenti significativi delle emissioni prodotte tali da modificare le concentrazioni di inquinanti presenti nell’aria ambiente."

Dalla redazione