Comma abrogato dall'art. 1, della L.R. 20/12/2000, n. 79, così recitava:

“1. Non sono soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale i progetti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato emanato il provvedimento definitivo di autorizzazione, che consenta la realizzazione dell'opera, impianto o altro intervento.”

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