Articolo abrogato dalla L.R. 22/11/2019, n. 69.

L’articolo 163 così recitava:

“Art. 163 - Verifica delle fondazioni

1. I calcoli di stabilità del complesso terreno - opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all’articolo 158, comma 1.”

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