La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 2 (Modifiche all’articolo 58 della l.r. 1/2005) — 1. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 58 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

“e) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, è sottoposto a SCIA.”. "

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