Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9 - Marketing turistico-territoriale d'ambito

1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che svolge nell'ambito territoriale omogeneo previsto dall'articolo 8 le seguenti attività:

a) informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia e dei requisiti omogenei identificati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.1, lettera c);

b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;

c) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l'attività svolta dalla società prevista dall'articolo 6;

d) abrogata.

1-bis. Resta ferma la possibilità per i soggetti previsti dal comma 1 di organizzare e di vendere servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'articolo 14, e di svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio. I predetti soggetti possono inoltre promuovere l'acquisizione di competenze da parte degli operatori turistici d'ambito e dei loro collaboratori, coerenti con i programmi di alta formazione previsti dall'articolo 5-ter e funzionali alla realizzazione delle strategie di marketing turistico-territoriale.

1-ter. Se le attività previste dal comma 1, lettere b) e c), sono svolte dai soggetti previsti dal comma 1 avvalendosi di soggetti terzi, la Giunta provinciale può individuare criteri per lo svolgimento delle prestazioni idonei ad assicurare un'adeguata rappresentatività degli operatori turistici dell'ambito.

2. Abrogato

3. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 8 promuovono la costituzione del soggetto di cui al comma 1.

4. Per i fini di cui al presente articolo può presentare apposita domanda il soggetto che soddisfa i seguenti requisiti:

a) possesso della personalità giuridica;

b) adesione da parte dei comuni ricadenti nell'ambito maggiormente rappresentativi dell'offerta turistica locale, secondo i parametri individuati dal regolamento di esecuzione della presente legge;

c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell'ambito;

d) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;

e) rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell'organo amministrativo del soggetto; le modalità di individuazione dei rappresentanti sono stabilite dall'organo amministrativo con proprio atto organizzativo;

f) presenza di una rappresentanza dei comuni nell'organo amministrativo del soggetto;

f-bis) possesso di un'adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione e previsione nello statuto della figura del direttore individuato previo esperimento di procedura selettiva.

4-bis. Il soggetto previsto dal comma 1 non può essere presieduto da un sindaco o da un presidente di comunità.

5. La domanda di riconoscimento deve contenere uno specifico obbligo a carico del soggetto di cui al comma 1 al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 11 concernenti il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica.

6. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 4 o vengano violate le disposizioni dei commi 4-bis e 5, il riconoscimento è revocato con effetto dalla data del venir meno dei predetti requisiti o di violazione dell'obbligo.

7. Abrogato

8. Con propria deliberazione da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la concessione ai soggetti previsti dal comma 1 di finanziamenti per la realizzazione delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'inserimento di queste attività in un quadro strategico pluriennale coerente con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'articolo 2 e con il piano strategico pluriennale previsto dall'articolo 6. comma 1.1, lettera b). La misura dei finanziamenti, comunque non superiore al 90 per cento della spesa ammessa, da definire sulla base di un programma di attività, è correlata:

a) al livello quantitativo e qualitativo delle attività da realizzare, anche in funzione della loro idoneità a rappresentare l'offerta turistica dell'ambito, tenuto conto del movimento turistico registrato nell'ambito medesimo;

b) alla capacità di autofinanziamento tenuto conto delle potenzialità dell'economia dell'ambito;

c) al grado di coordinamento con le attività svolte dalla società prevista dall'articolo 6 e dalle associazioni pro loco previste dal capo III-bis nonché all'adesione ai progetti strategici su scala provinciale previsti dall'articolo 6, comma 1.1.

8.1. Con la deliberazione prevista dal comma 8 sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande previste dal comma 4, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e per l'erogazione dei finanziamenti, nonché i casi e le modalità per la revoca, totale o parziale. Per la concessione dei contributi i soggetti indicati nel comma 1 sono tenuti alla separazione contabile e amministrativa delle attività previste dal comma 1-bis.

8-bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 8 la Giunta provinciale definisce le modalità per favorire l'aggregazione degli ambiti territoriali omogenei definiti dall'articolo 8.

9. I soggetti individuati ai sensi del presente articolo utilizzano la denominazione "Azienda per il turismo" e il contrassegno di riconoscimento secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge.”

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