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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 15 - Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi
1. La Provincia, nel rispetto della normativa che disciplina l’attività contrattuale e previa stipula di apposite convenzioni, può affidare:
a) ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, o loro consorzi l’intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura, sia di tipo automatico che valutativo, in relazione alla concessione dei contributi, alla loro erogazione e al controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, con l’obbligo di segnalare alla Provincia le violazioni comportanti revoca o altre sanzioni, per i rispettivi settori economici di riferimento;
b) ad enti creditizi l’intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura valutativa prevista dall’articolo 14, in relazione alla concessione dei contributi e alla loro erogazione;
c) agli enti creditizi ai quali sono richiesti i finanziamenti l’intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura per la concessione degli aiuti finanziari previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera b-bis), e alla loro erogazione.
2. Le convenzioni, senza oneri a carico della Provincia, stabiliscono i rapporti organizzativi e finanziari e possono prevedere la possibilità di imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo.
3. La Giunta è autorizzata ad assegnare annualmente agli enti di cui al comma 1, lettere a) e b) somme da utilizzare per l'erogazione, a titolo di anticipazione, degli aiuti finanziari previsti da questa legge.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti convenzionati le somme da utilizzare, congiuntamente ai mezzi eventualmente reperiti dall'ente, per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1.
5. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell'istruttoria delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.
6. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all'utilizzo delle somme assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come da ultimo modificata dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.
7. La Provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall'ente affidatario contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati dalla Giunta provinciale. In quest'occasione l'amministrazione verifica a campione, nel limite minimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale, il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e la quantificazione del contributo in relazione alla spesa ammessa e alla misura di agevolazione indicata nell'elenco.
8. Le convenzioni devono prevedere una durata non inferiore a un anno, e sono rinnovabili annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
9. In relazione ai contributi concessi ai sensi del comma 7 la Provincia dispone controlli a campione, nel limite minimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale, per verificare il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo, la corretta determinazione delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite, la conseguente quantificazione del contributo; la Provincia, inoltre, può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario. Qualora dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all'ente, a carico dello stesso possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l'erogazione indebita sia dovuta a errori dell'ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all'ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia.
10. L'ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche sulle singole pratiche e mettere a disposizione della Provincia i fascicoli delle pratiche oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie dall'Amministrazione.
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