Articolo modificato dall'art. 24, comma 7, della L.P. 11/03/2005, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 17 - Revoche

1. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 16 o dalle disposizioni attuative della legge si provvede alla revoca totale o parziale o alla riduzione dei contributi. In caso di recupero le somme erogate sono maggiorate degli interessi legali.

2. La revoca dei contributi disposta ai sensi del comma 1 è graduata in relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione.

3. Nel caso in cui il contributo o l'anticipazione siano stati ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'agevolazione è revocata per la parte del beneficio ottenuta sulla base di tali dichiarazioni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione statale, resta esclusa l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative.

3. Le revoche e le sanzioni sono graduate in relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione.

4. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia."

Dalla redazione