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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 5 - Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo
1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità, anche differenziate, di esame e valutazione delle domande in relazione alle procedure di esame previste dagli articoli 13, 14 e 14 bis; in particolare sono definiti i casi in cui è richiesto il parere del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22-bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) e del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15-bis.
1-bis. L'attività di ricerca agevolata ai sensi del comma 1 deve assicurare ricadute economiche e sociali positive nel territorio provinciale; le modalità di attuazione di questo vincolo sono stabilite dalla deliberazione prevista dall'articolo 35.
1-ter. Abrogato
1-quater. Il vincolo previsto dal comma 1-bis non trova applicazione per i progetti presentati da soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati siano trasferibili ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.
2. Per la realizzazione di specifiche ricerche commissionate a soggetti di ricerca pubblici e privati le piccole e medie imprese possono beneficiare di contributi nella misura prevista per le fattispecie della ricerca applicata. Possono essere agevolate sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. Inoltre è ammesso il contributo alle spese sostenute per risolvere i problemi delle metodologie riguardanti i processi produttivi delle singole imprese o per applicare a detti processi i risultati di ricerca disponibili.
2-bis. Abrogato
2-ter. Gli aiuti previsti da quest'articolo sono concessi anche alle imprese operanti nel settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato."
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