Articolo inserito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12; sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.P. 06/08/2019, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24.1 - Finanziamento di borse di studio per promuovere l'innovazione nei settori economici

1. La Provincia, anche mediante l'accesso a fondi europei, può partecipare al finanziamento di borse di studio o assegni di ricerca della durata massima di tre anni promossi dall'Università degli studi di Trento, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del secondo ciclo operanti sul territorio provinciale che comprendono nei piani di studio discipline economiche, dalle fondazioni previste dall'articolo 33, comma 1, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per favorire l'innovazione nei settori economici anche attraverso la nascita di nuove idee imprenditoriali. A tal fine possono essere utilizzate le risorse stanziate sul fondo previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della presente legge. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

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