Articolo abrogato dall'art. 115, comma 2, della L.P. 23/05/2007, n. 11. Successivamente l'art. 16, comma 2, del D. Pres. P. 27/04/2010, n. 13-45/Leg. ha confermato l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4.

Il presente articolo, così recitava:

"Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 23 settembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48, è sostituito dal seguente:

"Agli effetti della presente legge rientrano tra gli enti anche le forme collaborative e gli enti strumentali previsti dall'ordinamento dei comuni di cui alla Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), i soggetti a cui è affidata la gestione forestale da parte degli enti pubblici proprietari, le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico di cui alla Legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, le Regole di Spinale e Manez di cui alla Legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 12, nonché la Magnifica Comunità di Fiemme e le associazioni agrarie di diritto pubblico."

2. All'articolo 30 della Legge provinciale n. 48 del 1978 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le funzioni, che ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto n. 3267 del 1923, spettano al comitato forestale, sono esercitate dal comitato tecnico forestale qualora riguardino:

1) interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

2) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere di cui alla Legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento);

3) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di disciplina di impianti di trasporto a fune e di piste da sci, con esclusione di quelli di competenza della commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 della Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci);

4) interventi di trasformazione di coltura a scopo agrario coinvolgenti superfici boscate superiori a 10.000 metri quadrati;

5) interventi di edificazione;

6) interventi per la realizzazione di impianti per la gestione di rifiuti.";

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi speciali, il comitato tecnico forestale è tenuto ad esprimersi entro 120 giorni da quello in cui è pervenuta la domanda di trasformazione di coltura.

Le altre funzioni previste dall'articolo 7 del regio decreto n. 3267 del 1923, non riservate al comitato tecnico forestale ai sensi del primo comma, sono esercitate dal servizio provinciale competente in materia di foreste. Sono inoltre attribuite al servizio provinciale competente in materia di foreste le autorizzazioni alla sostituzione di specie previste dall'articolo 3 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con D.M. 7 febbraio 1930 del Ministro dell'agricoltura e foreste nonché le autorizzazioni per il pascolo in bosco di cui all'articolo 26 delle prescrizioni stesse. Il servizio provinciale competente rilascia le autorizzazioni previste da questo comma nel termine di 120 giorni dalla presentazione delle domande; il dirigente del servizio provinciale competente può delegare il rilascio delle predette autorizzazioni ai direttori degli uffici distrettuali forestali.

Cessano di applicarsi le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto n. 1126 del 1926; con deliberazione la Giunta provinciale definisce la documentazione necessaria ai procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo."

3. All'articolo 32 della Legge provinciale n. 48 del 1978 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Contro i provvedimenti assunti dal comitato tecnico forestale e dal servizio provinciale competente in materia di foreste ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto n. 3267 del 1923 e degli articoli 3 e 26 delle prescrizioni di massima e polizia forestale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da presentare entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato. All'istruttoria dei ricorsi provvede il dirigente generale del dipartimento competente in materia di foreste.";

b) al secondo comma, le parole: "Il ricorso è deciso" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso avverso i provvedimenti assunti dal comitato tecnico forestale è deciso".

4. Le modificazioni apportate dal comma 2 di questo articolo all'articolo 30 della Legge provinciale n. 48 del 1978 si applicano anche alle domande presentate e non ancora definite prima della data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il termine per la definizione delle domande di competenza del servizio provinciale cui è affidata la materia delle foreste continua ad essere quello previsto dall'articolo 21 del regio decreto n. 1126 del 1926."

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