Articolo aggiunto dall'art. 58, comma 1, della L.P. 19/02/2002, n. 1; modificato dall'art. 51, commi 1-3, della L.P. 29/12/2006, n. 11; dall’art. 41, comma 1, della L.P. 12/09/2008, n. 16; dall'art. 66, commi 1-2, della L.P. 27/12/2010, n. 27; dall’art. 58, comma 1, della L.P. 27/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 12-bis - Incentivazione degli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile

1. Per attuare gli indirizzi e le strategie provinciali sullo sviluppo sostenibile, a decorrere dall'anno 2002 è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente, che è alimentato da risorse della Provincia nonché da eventuali risorse finanziarie erogate dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti e soggetti, pubblici e privati.

2. Il fondo è destinato al finanziamento d'iniziative, di progetti e di interventi realizzati dalla Provincia o da altri enti e soggetti pubblici o privati, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente e, in particolare, per:

a) la realizzazione di attività promozionali e di campagne d'informazione, di educazione e di sensibilizzazione in campo ambientale;

b) la realizzazione di azioni e progetti sperimentali o a carattere esemplare, volti alla riduzione, raccolta differenziata e riutilizzo dei rifiuti, nonché alla riduzione del consumo di risorse idriche e al loro riutilizzo dopo il trattamento, oppure volti al trattamento di residui zootecnici e agricoli in impianti per la produzione di biogas; in questi impianti è vietata l'immissione di scarti diversi da quelli di origine zootecnica e vegetale; relativamente a questi ultimi interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite del 50 per cento della spesa ammessa;

b-bis) la realizzazione di azioni e progetti volti al trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani in impianti per la produzione di biogas; relativamente a tali interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite massimo consentito dall'ordinamento comunitario della spesa ammessa;

c) la promozione, da parte della Provincia, degli enti locali e di altri soggetti, di agende XXI e di buone pratiche;

d) lo sviluppo di certificazioni ambientali di processo - ISO 14001 e EMAS - e di prodotto - Ecolabel - anche territoriali;

e) la realizzazione di studi e programmi di formazione;

f) lo sviluppo di progetti destinati in generale alla protezione dell'ambiente, nonché l'attivazione di misure dirette all'adesione e partecipazione a carte, protocolli e campagne aventi ad oggetto lo sviluppo sostenibile;

g) il sostegno alla realizzazione degli interventi e delle iniziative previsti dalla normativa ambientale in materia di scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici, di impianti igienico-sanitari per lo scarico di acque reflue di autocaravan, caravan, camper e simili, di smaltimento dei rifiuti provenienti dai rifugi alpini, nonché di quelli previsti dall'articolo 11, commi 3 e 5, e dall'articolo 15, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), nonché dall'articolo 17, comma 2-bis, e dall'articolo 97, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

3. I finanziamenti previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della deliberazione di cui al comma 4.

4. Con Delib.G.P. sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità per la presentazione delle domande, anche a seguito di bandi, e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca. La deliberazione, nell'ambito di specifici accordi di programma, può disciplinare anche forme e modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di azioni e di progetti, con priorità per quelli sperimentali di cui al comma 2. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Per i finanziamenti di minore rilevanza la deliberazione può individuare criteri e modalità semplificate, anche prevedendo che il finanziamento sia disposto in via forfetaria ovvero sulla base delle spese già effettuate.

5. La Provincia può delegare agli enti locali o ad altri enti pubblici la realizzazione di iniziative e di interventi d'interesse provinciale previsti da quest'articolo. Al provvedimento di delega si applica, in quanto compatibile, la disciplina provinciale concernente la delega per l'esecuzione di opere pubbliche.

6. Il fondo è gestito dal dipartimento ambiente secondo quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 4."

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