Articolo abrogato dall’art. 34, comma 1, della L.P. 29/12/2017, n. 17, così recitava:

"Art. 6 - Disposizioni in materia di tariffe, concorsi e prezzi pubblici

1. In relazione agli obiettivi di adeguamento delle politiche tariffarie al costo dei servizi, nella salvaguardia delle reali situazioni di bisogno dell'utenza, la Giunta provinciale promuove una ricognizione generale della struttura delle tariffe, prezzi pubblici e modalità di concorso degli utenti al costo dei servizi, nonché alle agevolazioni per i servizi forniti dalla Provincia, dagli enti funzionali, dalle società a prevalente partecipazione provinciale o da altri soggetti per attività ed interventi previsti dalle leggi provinciali.

2. In relazione alle risultanze della ricognizione di cui al comma 1 la Giunta elabora e propone uno o più provvedimenti legislativi che definiscano i criteri generali e le modalità per la fissazione delle tariffe, concorsi e prezzi sulla base dei seguenti principi:

a) adozione di criteri programmati di revisione periodica delle tariffe, di norma su base annua;

b) correlazione delle tariffe, concorsi e prezzi ai costi dei servizi, individuando costi economici standardizzati di riferimento;

c) fissazione di criteri omogenei per la valutazione, determinazione e imputazione dei costi dei servizi di cui alla lettera b);

d) fissazione di criteri omogenei per la valutazione uniforme dello stato di bisogno degli utenti ai fini della graduazione dei benefici, delle agevolazioni e delle contribuzioni individuali;

e) determinazione annua da parte della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi previsti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria, anche con riferimento al conseguimento di adeguati livelli di produttività, del grado di copertura del costo dei servizi nel caso di tariffe di competenza provinciale, o del grado minimo di copertura di detti costi nel caso di tariffe di competenza di altri enti o soggetti, al fine della quantificazione dei finanziamenti provinciali a favore di questi.

3. In attesa dei provvedimenti di riordino, la Giunta provinciale nell'esercizio dei poteri di determinazione diretta o indiretta delle tariffe, prezzi e concorsi ed essa demandati dalle leggi provinciali in vigore, si attiene, per quanto non disposto da dette leggi, ai principi di cui al comma 2."

Dalla redazione