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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Per le disposizioni transitorie inerenti all’abrogazione si veda l’art. 33, comma 4, della L.P. 17/09/2013, n. 19.
L’articolo così recitava:
"Art. 25 (Inserimento del titolo I-bis e dell'articolo 11-bis nella legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale)) — 1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale sono inseriti i seguenti:
“Titolo I-bis - Autorizzazione unica territoriale
Art. 11-bis - Autorizzazione unica territoriale
1. Per semplificare e razionalizzare le procedure di rilascio dei provvedimenti e ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendere entro trenta giorni, può disciplinare con regolamento l'autorizzazione unica territoriale relativa agli impianti ed alle attività non soggetti alla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale.
2. L'autorizzazione unica territoriale è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa). Il procedimento non comporta l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese ed è informato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività e all'esigenza di tutela degli interessi pubblici.
3. Alla conferenza di servizi partecipano tutte le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso propri rappresentanti legittimati ad esprimere, definitivamente e in modo vincolante, la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza.
4. Il regolamento può prevedere che, nell'ambito della conferenza di servizi, gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate sostituiscono i provvedimenti previsti dalla normativa provinciale vigente, anche se demandati ad organi collegiali della Provincia e delle altre amministrazioni.
5. Il regolamento, anche in deroga alla normativa provinciale vigente, attua quanto previsto da questo articolo, informandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la disciplina dell'autorizzazione unica territoriale si applica se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato almeno uno dei provvedimenti indicati nel numero 1), o almeno due dei provvedimenti indicati nei numeri da 2) e 7) previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio:
1) autorizzazioni ambientali: autorizzazioni e comunicazioni in materia di ambiente individuate dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
2) autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale);
3) autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);
4) autorizzazioni ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche) per interventi in fascia di rispetto idraulico;
5) valutazione di incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;
6) autorizzazioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
7) ulteriori provvedimenti in materia ambientale, del paesaggio e del territorio individuati dal regolamento;
b) è individuata un'unica struttura provinciale cui è affidato il coordinamento istruttorio del procedimento e, in particolare, la competenza a:
1) acquisire le domande dei soggetti interessati, eventualmente corredate dal progetto definitivo dell'impianto;
2) procedere alla trasmissione della documentazione allegata alla domanda ai soggetti competenti al rilascio degli atti di assenso indicati dalla lettera a);
3) acquisire i singoli provvedimenti indicati dalla lettera a), che confluiscono nell'autorizzazione unica territoriale;
4) rilasciare l'autorizzazione unica territoriale che ricomprende i singoli provvedimenti indicati dalla lettera a);
5) espletare eventuali attività consultive o di pubblicità;
6) curare i rapporti con il soggetto interessato;
c) la conferenza di servizi è disciplinata anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei singoli provvedimenti dai soggetti competenti;
d) è determinata la durata dell'autorizzazione unica territoriale, le modalità e i criteri per il suo rilascio, rinnovo e aggiornamento; per le autorizzazioni ambientali di cui alla lettera a), numero 1, tali contenuti sono determinati in coerenza con le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;
e) sono determinati i criteri per la quantificazione degli oneri istruttori posti, in tutto o in parte, a carico dell'impresa, la cui misura non può comunque eccedere quella complessivamente prevista dalla normativa vigente per le attività istruttorie dei singoli provvedimenti ricompresi nell'autorizzazione unica territoriale;
f) può essere prevista l'attuazione di questo articolo in via sperimentale, per limitati ambiti territoriali o per determinate tipologie di autorizzazione, opportunamente individuati; può essere previsto anche l'ampliamento delle categorie di soggetti titolati a richiedere l'autorizzazione unica territoriale;
g) sono individuate le disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina introdotta da questo articolo e le norme, anche di legge, che sono abrogate a decorrere dalla data indicata nel regolamento medesimo.
6. Se tra i provvedimenti rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi prevista dal comma 2 è ricompresa l'espressione dell'atto di assenso da parte del rappresentante del comune territorialmente competente in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica territoriale, gli interventi previsti dalla legge urbanistica provinciale sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dalla medesima legge. Nelle ipotesi previste da questo comma, alla conferenza di servizi partecipa obbligatoriamente il rappresentante del comune territorialmente competente. Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volontà, il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo edilizio secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale.”"
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