Articolo abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.P. 16/06/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 1 - Disposizioni per la formazione di un piano straordinario di opere pubbliche

1. La Giunta provinciale approva un piano straordinario di opere e di interventi caratterizzati da elevata significatività economico-sociale e rilevanza per gli obiettivi programmatici della Provincia, da realizzare mediante le risorse di natura straordinaria rese disponibili con l’assestamento di bilancio 1997.

2. Il piano straordinario comprende le opere e gli interventi di seguito indicati per settori di amministrazione e per importi:

a) investimenti nel settore della cultura per una spesa complessiva per il biennio 1997-1998 di lire 14 miliardi, relativamente ad interventi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di cui all’articolo 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), come da ultimo modificato dall’articolo 11 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 ;

b) investimenti nel settore della tutela ambientale e dell’edilizia abitativa per una spesa complessiva per il biennio 1997-1998 di lire 77 miliardi, relativamente ad interventi:

1) per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani a tecnologia complessa di cui all’articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo sostituito dall’articolo 33 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5;

2) per la rinegoziazione dei mutui nel settore dell’edilizia abitativa di cui all’articolo 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8 ;

c) investimenti nel settore delle opere pubbliche per una spesa complessiva per il triennio 1997-1999 di lire 518 miliardi, relativamente ad interventi:

1) di diretta competenza della Provincia nei settori della viabilità e dell’edilizia pubblica;

2) per opere di viabilità di cui all’articolo 14 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3 ;

3) per opere di viabilità di cui all’articolo 33 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 ;

4) concernenti l’interporto doganale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 (Interventi per la realizzazione dell’interporto doganale di Trento), come modificata dalla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10;

5) per i servizi antincendi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), articolo come modificato dall’articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, e all’articolo 8 della medesima legge provinciale n. 26 del 1988;

6) per le opere previste dal comma 3;

6-bis) per l’acquisizione della disponibilità di immobili e strutture di cui all’articolo 20 (Costituzione di una società per la realizzazione di strutture immobiliari), comma 1, della legge provinciale 1 febbraio 1993, n.3;

d) investimenti relativi ad opere sovracomunali di cui all’articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come modificato dall’articolo 4 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, per una spesa complessiva per il triennio 1997-1999 di lire 223.536.000.000;

e) investimenti nel settore sanitario di cui all’articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale), come da ultimo sostituito dall’articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, e all’articolo 5 della medesima legge provinciale n. 2 del 1982, per una spesa complessiva per l’anno 1997 di lire 25 miliardi;

f) investimenti nel settore dell’edilizia scolastica e dell’edilizia universitaria per una spesa complessiva per il triennio 1997 - 1999 di lire 114.012.000.000, relativamente ad interventi:

1) di diretta competenza della Provincia di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), e all’articolo 15 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell’edilizia scolastica) nonché al capo II della medesima legge provinciale, come da ultimo modificata dall’articolo 17 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

2) per l’edilizia universitaria di cui all’articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria), come da ultimo sostituito dall’articolo 26 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, e all’articolo 6 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l’Università degli studi di Trento);

3) dell’opera universitaria di cui all’articolo 21, comma 4, e all’articolo 22, comma 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore), come da ultimo modificata dall’articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1, e all’articolo 6 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 ;

g) investimenti nel settore delle fonti energetiche, della protezione civile e delle comunicazioni e dei trasporti per una spesa complessiva per il triennio 1997-1999 di lire 113 miliardi, relativamente ad interventi:

1) per le piste ciclabili di cui all’articolo 4, comma 5, della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 (Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali) e all’articolo 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale), articolo come modificato dall’articolo 1 della legge provinciale 8 maggio 1995, n. 6 ;

2) per il risparmio energetico, per l’utilizzazione delle fonti di energia e per la realizzazione delle reti di distribuzione di cui all’articolo 3 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia), come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, e di cui all’articolo 5, comma 1, della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 (Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento), come sostituito dall’articolo 9 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7;

3) in materia di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche di cui all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 7, commi 1, 6, 8, 9, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, e all’articolo 69 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, relativo al consorzio per le reti di radiocomunicazione di emergenza e di servizio;

4) in materia di trasporti di cui all’articolo 16 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), come modificato dall’articolo 32 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8 ;

h) interventi nel settore agricolo per una spesa complessiva per il biennio 1997 - 1998 di lire 65 miliardi, relativamente:

1) alle calamità naturali nel settore agricolo di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, nonché all’articolo 47 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), come da ultimo modificato dall’articolo 113 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 ;

2) agli investimenti delle cooperative agricole di cui all’articolo 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario), come da ultimo modificato dall’articolo 28 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

i) investimenti in materia di acquisizione di immobili destinati ad attività economiche, di cui all’articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall’articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, per una spesa complessiva per l’anno 1997 di lire 15 miliardi.

3. Con riferimento alle opere complementari a quelle previste dal comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del presente articolo, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente spese ovvero a concedere contributi secondo i criteri dell’articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.

4. Il piano straordinario può ricomprendere anche opere di viabilità statale, la cui realizzazione è subordinata all’emanazione delle norme di attuazione dello statuto speciale che dispongono la delega alle province autonome delle funzioni amministrative in materia di viabilità statale, nonché all’approvazione degli atti programmatori previsti dalle predette norme di attuazione.

4-bis. Per i contratti relativi all’acquisizione dei beni immobili di cui al comma 2, lettera c), numero 6-bis), non è obbligatoria la prestazione delle garanzie previste dall’articolo 36, commi 4 e 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

5. La Giunta provinciale, sentita la prima commissione permanente del Consiglio provinciale, che si pronuncia entro quindici giorni, trascorsi i quali la Giunta provinciale prescinde dall’acquisizione del parere medesimo, delibera il piano straordinario entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Ai fini della elaborazione del piano, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua per ciascuna categoria le modalità per la valutazione dei requisiti di significatività economico-sociale e di rilevanza per gli obiettivi programmatici, nonché i criteri di priorità per l’ammissibilità della spesa.

6. Il piano straordinario riporta distintamente per ciascuna categoria:

a) finalità, obiettivi e risultati che si intendono conseguire;

b) le opere, gli interventi e la spesa complessiva ammessi, l’entità dell’intervento finanziario della Provincia nei limiti della spesa complessiva prevista per ciascuna categoria del comma 2, nonché gli altri soggetti coinvolti nel finanziamento e le quote di spesa a loro carico;

c) la documentazione necessaria nonché i termini e le modalità per la sua presentazione ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione dei contributi;

d) i termini per la realizzazione delle opere e degli interventi;

e) le modalità di verifica, di riprogrammazione e di aggiornamento del piano straordinario, che possono pure prevedere compensazioni tra le diverse categorie, nei limiti del 10 per cento della spesa prevista per ciascuna categoria ai sensi del comma 2;

f) le modalità di erogazione dei contributi e dei finanziamenti a carico della Provincia;

g) le altre disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

7. Relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettera b), numero 2), lettera d) e lettera h), numero 1), il piano straordinario può disporre il rinvio a successivi provvedimenti per l’individuazione degli elementi di cui al comma 6, lettera b).

8. Con la deliberazione di approvazione del piano straordinario è disposto l’impegno della spesa in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi previsti dal comma 2 e nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale per i fini del presente articolo.

9. Limitatamente alle opere e agli interventi sovracomunali di cui al comma 2, lettera d), le deliberazioni della Giunta provinciale previste dal comma 5 e dal comma 7 sono adottate sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, fermo restando quanto stabilito dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.

10. In caso di inosservanza da parte dei comuni e loro consorzi dei termini fissati ai sensi del comma 6, lettere c) e d), per l’attuazione delle opere e degli interventi, le somme previste dal piano straordinario per le predette opere e interventi sono trasferite con legge finanziaria ad incremento del fondo investimenti di cui all’articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall’articolo 14 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10. In caso di inosservanza dei termini fissati dal piano per la realizzazione delle altre opere ed interventi, con legge finanziaria può essere disposta la riallocazione delle risorse previste in favore di opere e di interventi compresi in altre categorie.

11. Per i fini di cui al presente articolo sono autorizzate, con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti spese:

a) anno 1997:

1) capitolo 85050: lire 451.000.000.000;

b) anno 1998:

1) capitolo 85050: lire 330.350.000.000;

2) capitolo 85055: limite di impegno di lire 7.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1998 al 2002;

c) anno 1999:

1) capitolo 85050: lire 55.650.000.000.”

Dalla redazione