Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 22 - Inserimento dell’articolo 24-sexies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24-quinquies, nella sezione I-bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“Art. 24-sexies - Aiuti alle imprese per servizi a favore dell’internazionalizzazione

1. Per accrescere la proiezione internazionale dell’economia provinciale, rafforzare gli investimenti e la penetrazione commerciale all’estero delle piccole e medie imprese e incrementare il numero delle imprese che esportano stabilmente possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza specialistica acquisiti all’esterno dell’azienda destinati a rafforzare l’economia provinciale, con i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione prevista dall’articolo 35. L’agevolazione può essere concessa nella misura massima del 50 per cento, anche sotto forma di buoni e tramite l’indizione di specifici bandi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.”"

Dalla redazione