Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 5 - Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“1-bis. Nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato possono essere ammessi ad agevolazione, inoltre, gli investimenti effettuati in caso di trasferimento di imprese dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale che comporti la realizzazione di un nuovo stabilimento, detratti i proventi della vendita del compendio originario e altri benefici derivanti dal trasferimento. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono ammissibili, inoltre, le spese funzionali alla rilocalizzazione.”"

Dalla redazione