Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 12/03/2002, n. 4, così recitava:

“Art. 35 - Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, modificato da ultimo dall'articolo 10 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, le parole "i comuni che provvedono all'amministrazione di asili nido" sono sostituite dalle seguenti "i comuni che provvedono alla realizzazione dei servizi di asili nido".

2. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, modificato da ultimo dall'articolo 10 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, è aggiunta la seguente lettera:

"e bis) dei servizi di asilo nido realizzati mediante convenzione con cooperative ai sensi dell'articolo 20 bis."

3. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 è inserito il seguente:

"Art. 20 bis - Finanziamento del servizio di asilo nido realizzato dai comuni tramite convenzioni

1. La Giunta provinciale concorre al finanziamento dei servizi di asilo nido che rispettino finalità e funzioni stabilite dagli articoli 1 e 2 della presente legge e realizzati dai comuni mediante convenzioni con cooperative.

2. La Giunta provinciale stabilisce gli standards e i criteri di funzionamento del servizio."”

Dalla redazione