Articolo abrogato dall'art. 62, comma 1, della L.P. 28/03/2003, n. 4, così recitava:

“Art. 32 - Disposizioni in ordine alla esecuzione di interventi di miglioramento infrastrutturale agricolo di cui alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17

1. Relativamente agli interventi di miglioramento infrastrutturale agricolo ammessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge alle agevolazioni di cui agli articoli 27 e 28 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura) e per i quali sono scaduti i termini per l'ultimazione delle iniziative stabiliti con la proroga concessa ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della predetta legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituito dall'articolo 91 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, la Giunta provinciale può fissare nuovi termini, per un periodo ulteriore non superiore a dodici mesi, per l'ultimazione delle iniziative stesse, su richiesta dei beneficiari da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.”

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