Articolo modificato dall'art. 64, comma 1, della L.P. 27/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 59 - Spazi per parcheggio

1. La Giunta provinciale, avuto riguardo alle varie destinazioni d'uso, alla collocazione nel contesto urbano e alla caratterizzazione economica della località, determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti.

1-bis. La dotazione di parcheggi per le infrastrutture, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale, per gli impianti di risalita e le piste da sci è disciplinata da questo comma, che tiene luogo delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dei commi 1 e 2, con l'obiettivo di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, di attuare il criterio della mobilità sostenibile e quello della limitazione del consumo di suolo, di privilegiare un razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti. La dotazione dei parcheggi in questione è determinata sulla base di uno specifico studio che considera la presenza di parcheggi pubblici idonei a soddisfare le esigenze di parcheggio, i sistemi di collegamento con i parcheggi e i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi. Il rilascio del titolo edilizio è preceduto dal parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, volto a verificare la coerenza dello studio con gli obiettivi di questo comma, ed è subordinato alla stipulazione di una convenzione con il comune, con la quale sono regolate le modalità di utilizzazione dei parcheggi pubblici, il riparto degli oneri per la loro gestione, i sistemi di collegamento con i parcheggi, i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi.

1-ter. Per le infrastrutture, strutture e opere pubbliche o di interesse pubblico di rilievo provinciale, nonché per gli impianti di risalita e le piste da sci esistenti alla data dell'entrata in vigore del comma 1 bis, è fatto salvo l'assetto delle disponibilità di parcheggi esistente. In presenza di atti a carattere convenzionale, non ancora completamente attuati, fra i soggetti interessati e i comuni relativi alle predette infrastrutture, strutture, opere ed impianti, i soggetti interessati possono presentare al comune lo studio previsto dal comma 1 bis, che è sottoposto al parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. I predetti atti a carattere convenzionale sono adeguati nel rispetto del parere della predetta struttura provinciale. È comunque possibile ridefinire l'assetto delle disponibilità dei parcheggi esistenti alla data di entrata in vigore di questa disposizione nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui al comma 1-bis e degli obiettivi previsti dal medesimo comma.

2. Con la deliberazione prevista dal comma 1 possono essere individuati:

a) i casi di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggio, se è accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti;

b) i casi in cui l'esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 115;

c) le modalità e il titolo per l'acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard di cui al comma 1, i casi e le condizioni in cui è ammesso l'utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attività funzionalmente diverse o, sulla base di una convenzione con il comune, di parcheggi pubblici, se l'utilizzo multifunzionale risulta compatibile con la funzione degli standard e dei parcheggi pubblici.

3. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere gli standard prescritti il trasgressore deve versare una sanzione pecuniaria definita dal regolamento di attuazione di questa legge, compresa tra un minimo pari al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato ai sensi del comma 2, lettera b), equivalente allo standard mancante, e un massimo pari al doppio di questo costo."

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