Articolo modificato dall'art. 53, comma 1, della L.P. 30/12/2014, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 30 - Accordi tra soggetti pubblici e privati

1. I comuni possono concludere accordi con soggetti privati per recepire nel piano regolatore generale proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di previsioni del piano, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione o relativa variante ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato o nella relativa variante approvata.

3. Gli accordi previsti da questo articolo possono essere stipulati secondo la disciplina sugli accordi di programma di cui all'articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige).

3-bis. Compete alla Provincia, previo parere reso dal comune dove è ubicato l'immobile, la conclusione degli accordi di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto la tutela e la valorizzazione degli immobili riconosciuti di interesse culturale, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e le relative pertinenze poste in ambito urbano, periurbano o rurale. Alla variante che recepisce l'accordo previsto da questo comma si applica l'articolo 33, comma 2-bis."

Dalla redazione