Articolo modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 03/04/2009, n. 4; dall'art. 12, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall'art. 5, comma 1, della L.P. 31/05/2012, n. 10; dall'art. 70, commi 12 e 13, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall'art. 15, comma 2, della L.P. 15/05/2013, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 105 - Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività

1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi che non rientrano fra quelli previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a SCIA i seguenti interventi:

a) volumi tecnici;

b) sopraelevazioni e ampliamenti che non superano il 10 per cento del volume edilizio esistente e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, fermo restando quanto previsto dalla lettera c);

c) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie;

d) interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio o, se i piani attuativi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, rispetto ai quali la CPC ha espresso parere favorevole in presenza di elementi formali e architettonici;

e) interventi realizzati in conformità a manuali tipologici approvati dalle comunità o dai comuni;

f) lavori di cui all'articolo 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile;

g) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;

h) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 97, comma 1, lettera a-ter);

i) le varianti a concessioni edilizie nel limite del 10 per cento delle misure di progetto.

2. Prima di presentare la denuncia d'inizio di attività l'interessato deve acquisire i provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, l'autorizzazione paesaggistica prevista dal titolo III e il parere per la qualità architettonica di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), in quanto richiesti.

3. In alternativa alla presentazione della denuncia d'inizio di attività è sempre consentito agli interessati presentare la domanda per il rilascio della concessione edilizia, secondo le relative disposizioni."

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