Articolo modificato dall'art. 12, comma 11, della L.P. 03/04/2009, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 142 - Procedimento per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale

1. Se il progetto di un'opera o di un intervento previsto dall'articolo 141, comma 1, lettera a), è soggetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, il conseguente procedimento si svolge osservando le disposizioni della legge provinciale n. 28 del 1988 e del suo regolamento di esecuzione concernenti i progetti di massima o preliminari, fatto salvo quanto diversamente stabilito da questo capo.

2. Il comitato provinciale per l'ambiente formula il parere di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 28 del 1988 entro novanta giorni dall'inizio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale. Entro quindici giorni dalla sua adozione il parere, a cura del dipartimento provinciale competente è comunicato al proponente, alle strutture provinciali, alle amministrazioni e agli enti coinvolti nella fase istruttoria.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento del parere del comitato il proponente chiede al dipartimento provinciale competente l'indizione della conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto, per l'acquisizione delle intese, dei pareri e di ogni altro provvedimento concessorio o autorizzativo necessario, allegando alla domanda il progetto definitivo dell'opera e l'elenco degli atti da acquisire per la realizzazione del progetto in base alle disposizioni riguardanti gli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici o di altra natura. Alla domanda d'indizione della conferenza è allegata una copia del parere di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 28 del 1988. Se il proponente non effettua la richiesta entro novanta giorni il procedimento è estinto.

4. I titoli abilitativi edilizi e gli atti che autorizzano il mero esercizio di opere o impianti, anche sotto il profilo commerciale, sono acquisiti in conformità alle norme vigenti, dopo la conclusione del procedimento previsto da questo articolo.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta prevista dal comma 3 il dipartimento competente trasmette il progetto definitivo alle strutture e alle amministrazioni interessate, in via telematica o informatica.

6. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta prevista dal comma 3 il dirigente del dipartimento provinciale competente indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati le strutture provinciali, le agenzie e le altre amministrazioni pubbliche competenti all'emanazione degli atti indicati nel comma 3. Alla conferenza di servizi possono essere invitate altre amministrazioni o enti interessati.

7. Le determinazioni dei dirigenti delle strutture provinciali rese in sede di conferenza sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti, anche se demandati a organi collegiali della Provincia.

8. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Se necessario la conferenza può chiedere chiarimenti e documenti direttamente ai progettisti o ai proponenti; in tal caso il termine procedimentale è sospeso fino al ricevimento delle relative informazioni.

9. Le determinazioni rese in sede di conferenza di servizi devono essere formulate tenuto conto dei pareri istruttori già espressi nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale o di verifica, con riferimento ai corrispondenti progetti di massima o preliminari, e in conformità agli esiti e alle prescrizioni risultanti dal parere previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 28 del 1988.

10. Se alla conferenza di servizi il rappresentante di una struttura provinciale o di un'amministrazione invitata è assente o non è dotato di adeguati poteri di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta entro quindici giorni dall'ultima convocazione e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle strutture e amministrazioni invitate e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza degli intervenuti.

11. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena d'inammissibilità, le indicazioni sulle modifiche progettuali necessarie all'assenso.

12. Sulla base del verbale della conferenza di servizi e del parere del comitato provinciale per l'ambiente la Giunta provinciale, entro i trenta giorni successivi alla conferenza, si esprime in via definitiva, con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla valutazione dell'impatto ambientale del progetto e assorbe nella deliberazione gli atti indicati nel comma 3, pronunciandosi in via definitiva anche con riguardo ai casi considerati nei commi 10 e 11.

13. Ai fini di questo capo non si applicano l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7 della legge provinciale n. 28 del 1988. Con riguardo ai progetti individuati ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettere b), c) e d), non si applicano, inoltre, l'articolo 6, comma 4, lettera b), e l'articolo 9 della legge provinciale n. 28 del 1988.

14. Contro il parere del comitato provinciale per l'ambiente, le determinazioni della conferenza di servizi e la deliberazione della Giunta provinciale disciplinati da questo articolo non sono ammessi i ricorsi amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.

15. Per quanto non diversamente disposto da questo capo, ai fini dello svolgimento della conferenza di servizi si applica la legge provinciale n. 23 del 1992, in quanto compatibile."

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