Articolo modificato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall’art. 64, comma 9, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall’art. 22, comma 1, della L.P. 07/12/2012, n. 24; dall’art. 13, comma 1, della L.P. 27/03/2013, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 37 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione

1. I piani dei parchi naturali provinciali e i piani di gestione delle riserve naturali provinciali sono disciplinati dalle disposizioni provinciali in materia in coerenza con il sistema della pianificazione provinciale.

2. Relativamente al parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e dalle altre norme statali e provinciali di riferimento.

3. Per i territori ricadenti nei parchi naturali provinciali il piano del parco tiene luogo dei piani regolatori generali. Prima della sua approvazione il piano del parco è sottoposto al parere della CUP, nella fase procedurale stabilita dalle disposizioni regolamentari previste dalla legge provinciale n. 11 del 2007; la CUP verifica la coerenza del piano del parco con il piano urbanistico provinciale e con i piani territoriali delle comunità interessate.

3-bis. La disciplina relativa all’esercizio dei poteri di deroga di cui al titolo V, capo IV, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svoltedalla giunta esecutiva del parco ed il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

4. Fino all'approvazione della disciplina legislativa provinciale prevista dall'articolo 15 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico), il piano regolatore generale dei comuni il cui territorio ricade anche nel parco nazionale dello Stelvio ha efficacia anche nel territorio del parco. A questo fine i comuni interessati adottano il piano regolatore generale previo parere del comitato di gestione del parco, per assicurare le necessarie misure di compatibilità e la salvaguardia dell'area protetta.

5. Comma abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.P. 07/12/2012, n. 24.

5-bis. Il sistema di pianificazione territoriale previsto dall'articolo 3 tiene conto in particolare delle esigenze di salvaguardia e tutela delle specie di chirotteri e uccelli tutelati dalla normativa provinciale ed europea."

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