Articolo aggiunto dall’art. 70, comma 6, della L.P. 27/12/2012, n. 25 e, successivamente, abrogato dalla L.P. 14/05/2014, n. 3, così recitava:

"Art. 61-bis - Ricostruzione filologica degli edifici

1. La ricostruzione filologica fedele senza mutamento della destinazione d'uso del patrimonio immobiliare collocato in aree non destinate specificatamente ad edificazione e non classificabile nell'ambito della disciplina del patrimonio edilizio tradizionale prevista dall'articolo 61, è consentita, anche sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca, secondo le modalità di recupero dell'edificio previste dal piano regolatore generale, definite in riferimento a edifici o a parti di edifici esistenti, individuati catastalmente e aventi elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato."

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