Articolo modificato dall'art. 12, comma 8, della L.P. 03/04/2009, n. 4; dall'art. 64, commi 22 e 23, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall'art. 26, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 112 - Esercizio dei poteri di deroga

1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico.

2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.

3. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e di opere pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 114, anche per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività, è subordinata al rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio comunale, che si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC reso limitatamente alle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza di cui all'articolo 8.

4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è subordinato, oltre che all'autorizzazione del consiglio comunale, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona; in tal caso il parere della CPC si configura anche come atto istruttorio e consultivo per la decisione della Giunta provinciale. In tal caso l'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito.

4-bis. Se non sono state modificate le previsioni degli strumenti urbanistici sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione in deroga e i lavori sono iniziati ma non conclusi entro i termini di validità della concessione, il rilascio della nuova concessione per la conclusione dei lavori non è soggetto al procedimento di deroga disciplinato da questo articolo. Resta ferma la facoltà di richiedere la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 6.

5. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette solamente a denuncia di inizio di attività."

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