Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 28 - Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali

1. I comuni e gli enti di gestione dei parchi naturali provinciali adeguano il piano regolatore generale e il piano del parco entro i termini stabiliti dal piano territoriale della comunità.

2. I comuni possono adottare piani regolatori generali o loro revisioni o varianti solo contestualmente o dopo il loro adeguamento al piano territoriale della comunità o alle sue revisioni o varianti. Sono fatte salve le varianti per la realizzazione di opere pubbliche e il rilascio di concessioni in deroga, ai sensi di questa legge, che la CPC ha ritenuto compatibili con le previsioni del piano territoriale."

Dalla redazione