Articolo modificato dall'art. 64, comma 13, della L.P. 27/11/2011, n. 18; dall'art. 28, comma 7, della L.P. 17/09/2013, n. 19; dall'art. 20, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 68 - Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica

1. A fini di tutela del paesaggio sono soggetti alle autorizzazioni previste da questo capo:

a) in qualunque parte del territorio provinciale i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, nuove strade statali e provinciali, miniere, costruzione di dighe e relativi impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali per il trasporto di fluidi energetici e non; nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, inoltre, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di competenza statale e provinciale di potenza superiore a 30.000 volt nonché di impianti eolici;

b) qualunque lavoro non soggetto ad autorizzazioni ai sensi della lettera a) che possa alterare lo stato fisico:

1) del territorio compreso nel parco nazionale dello Stelvio;

2) dei parchi naturali provinciali;

3) delle aree di tutela ambientale individuate dalla carta delle tutele paesistiche del piano urbanistico provinciale;

4) dei beni ambientali riportati in appositi elenchi allegati al piano urbanistico provinciale, aggiornati e integrati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 69;

c) il taglio di piante ad alto fusto con diametro del tronco superiore a 40 centimetri, nell'ambito dei centri abitati, se non conseguenti a lavori soggetti a concessione edilizia e non ricadenti nelle aree indicate nella lettera b), numero 3);

d) la posa di cartelli o di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

2. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per i seguenti interventi:

a) interventi non soggetti a titolo abilitativo edilizio in base all'articolo 97, comma 1;

b) allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree;

c) opere previste in piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione o sono realizzate in conformità a manuali tipologici; a tal fine l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica attesta la sussistenza di questi requisiti.

2-bis. Gli allacciamenti, i sottoservizi e gli impianti a rete indicati nel comma 2, lettera b), possono essere realizzati senza necessità di una specifica previsione degli strumenti urbanistici.

3. Nelle aree a bosco sono consentite, senza l'autorizzazione paesaggistica, le attività e gli interventi indicati dall'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura. Il regolamento può individuare ulteriori limiti e condizioni per l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica in caso di trasformazione del bosco volta al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c-bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura."

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