Articolo aggiunto dall'art. 54, comma 1, della L.P. 02/05/2012, n. 8 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 62-ter - Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole

1. Nelle aree destinate all’agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale è ammessa la realizzazione da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, di impianti per la produzione di biogas, anche di carattere consorziale, mediante il recupero e il trattamento di residui zootecnici e agricoli, purché questi impianti svolgano una funzione accessoria e strumentale rispetto all’attività principale di allevamento zootecnico e siano previsti dal piano regolatore generale. In assenza di specifica previsione del piano regolatore generale, la realizzazione degli impianti può essere autorizzata dal comune mediante il rilascio della concessione in deroga, previo nulla osta della Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 112.

2. Gli impianti devono essere alimentati con l’utilizzo prevalente, in misura in ogni caso non inferiore al 70 per cento, di effluenti zootecnici prodotti dall’azienda rispetto a quello di altre biomasse vegetali derivanti dalla sua attività o prodotte da aziende agricole localizzate nello stesso contesto territoriale e la distribuzione nel suolo del digestato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite da quest’articolo e dalle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque.

3. Ai fini dell’acquisizione del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli impianti previsti dal comma 1, deve essere prodotta un’apposita relazione tecnica, con la descrizione delle modalità di funzionamento degli impianti e della loro alimentazione, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2.

4. Fermo restando quanto stabilito da quest’articolo, la Giunta provinciale definisce, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Consiglio provinciale:

a) i limiti dimensionali degli impianti;

b) ulteriori criteri relativi alla localizzazione degli impianti;

c) specifiche condizioni per la realizzazione, la gestione, comprese le modalità di distribuzione del digestato, e il controllo degli impianti;

d) il contesto territoriale di provenienza delle biomasse vegetali."

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