N54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 111 - Linee elettriche

1. Le opere edilizie adibite a stazioni e cabine di trasformazione sono soggette a concessione edilizia.

2. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo non è subordinata a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività.

3. Per le opere concernenti linee elettriche soggette ad autorizzazione di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) di competenza statale spetta alla Giunta provinciale, sentito il comune interessato, accertare la compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Per le opere concernenti linee elettriche di competenza provinciale con tensione superiore a 30.000 volt, la compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale è accertata in sede di rilascio dell'autorizzazione provvisoria o definitiva su conforme parere della struttura provinciale competente in materia di pianificazione territoriale, alla quale spetta di sentire il comune interessato.

5. Per le opere concernenti le altre linee elettriche si prescinde dalla verifica di compatibilità urbanistica."

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