Articolo modificato dall'art. 64, commi 15 e 16, della L.P. 27/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 76 - Annullamento di autorizzazioni e ricorsi

3. I ricorsi devono essere proposti entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei relativi provvedimenti e decisi entro novanta giorni.

3-bis. La Giunta provinciale può inoltre annullare i provvedimenti di decisione dell'organo esecutivo della comunità sui ricorsi avverso i provvedimenti delle CPC; a tal fine l'organo esecutivo della comunità trasmette copia dei provvedimenti alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio."

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