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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 150 - Disposizioni attuative e abrogative
1. Uno o più regolamenti adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabiliscono le disposizioni per la sua attuazione. I regolamenti possono prevedere norme transitorie per la prima applicazione della legge.
2. A decorrere dalla data stabilita dai regolamenti o dalle deliberazioni di attuazione sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 18 (Diffusione degli elementi costituenti il piano urbanistico provinciale) della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;
b) legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), tranne gli articoli 91-ter, 155 e 156-bis;
c) articolo 11-bis e titolo III della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1;
d) articolo 63 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
e) articolo 38 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36;
f) articolo 24 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7;
g) lettere gg), hh) e ii) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
h) articolo 54 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
i) articoli 23 e 24 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
j) articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
k) articoli 64, 65 e 66 e commi 3-bis e 4 dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
l) articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
m) articolo 14 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
n) articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
o) articolo 39 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;
p) articolo 11 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5;
q) articoli 3 e 4 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
r) legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica", tranne gli articoli 11 e 12;
s) articoli 52 e 54 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
t) lettera u) del comma 2 dell'articolo 115 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.
3. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge provinciale n. 22 del 1991 e le relative disposizioni regolamentari o deliberazioni di attuazione, in quanto compatibili con questa legge.
4. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviano a regolamenti o deliberazioni si applicano a decorrere dalla data stabilita da questi regolamenti o da queste deliberazioni. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 86, comma 3, i regolamenti e le deliberazioni di attuazione di cui al comma 4 possono stabilire, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, che determinati standard e limiti minimi previsti dai medesimi provvedimenti di attuazione trovano immediata applicazione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati delle comunità e dei comuni, in attesa dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni attuative recate dai predetti provvedimenti di attuazione.”
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