Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 95 - Regolamento di attuazione

1. Con regolamento sono stabilite:

a) le modalità con cui gli interessati devono presentare al comune il libretto per i fabbricati di nuova costruzione, anche su base informatica;

b) le modalità di rilascio delle copie vidimate del libretto agli interessati da parte del comune;

c) le forme, i termini e le modalità per l'aggiornamento del libretto in occasione d'interventi interessanti il fabbricato che richiedono un titolo abilitativo edilizio, fermo restando che il comune provvede all'aggiornamento d'ufficio dell'anagrafe comunale degli immobili sulla base della documentazione di cui è o viene in possesso, ai fini del coordinamento delle banche dati previsto dalla lettera f);

d) i contenuti del libretto e i relativi schemi, che per gli edifici esistenti devono risultare semplificati; il libretto deve comunque comprendere la attestazione di prestazione energetica e l'eventuale certificazione di sostenibilità ambientale dell'edificio;

e) per i fabbricati esistenti eventuali modalità e criteri per la realizzazione di progetti sperimentali per la stesura del libretto, termini e modalità per la sua presentazione al comune fermo restando quanto stabilito dall'articolo 94, comma 6, secondo principi di gradualità e semplificazione, prevedendo le eventuali priorità dell'obbligo di presentazione del libretto in relazione al tipo di penalità previsto dalla carta di sintesi della pericolosità per la zona in cui ricade il fabbricato e le eventuali esclusioni dall'obbligo in relazione alle modalità costruttive, al valore storico-culturale e alla destinazione d'uso del fabbricato;

f) eventuali modalità e criteri di tenuta dell'anagrafe comunale degli immobili, anche ai fini di coordinamento con i registri dei crediti edilizi di cui all'articolo 53, e della destinazione residenziale di cui all'articolo 57, commi 7 e 13, nonché con altre banche dati dei comuni riguardanti l'urbanistica e l'edilizia, con il catasto e con il SIAT."

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