Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 94 - Contenuti del libretto del fabbricato

1. Per i fabbricati di nuova costruzione, il libretto del fabbricato è presentato dagli interessati al comune competente per territorio, anche su supporto informatico, contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. Il libretto è sottoscritto dal progettista o direttore dei lavori.

2. A seguito della presentazione del libretto il comune verifica la completezza dei suoi dati e ne rilascia agli interessati una copia vidimata. I dati del libretto forniti al comune su base informatica sono utilizzati per la costituzione dell'anagrafe comunale degli immobili prevista dal comma 7.

3. Il libretto del fabbricato è depositato presso il comune. Il comune può rilasciare in ogni tempo una copia vidimata del libretto del fabbricato, su richiesta del proprietario o dei soggetti comunque aventi titolo idoneo a chiedere il rilascio della concessione edilizia o a presentare una denuncia d'inizio di attività per interventi edilizi sull'edificio.

4. Il proprietario del libretto del fabbricato deve esibirne la copia vidimata, su richiesta, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai funzionari e incaricati dei comuni, delle comunità e della Provincia.

5. Il libretto contiene, per il fabbricato e le pertinenze, le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa previste dal regolamento ed è soggetto ad aggiornamenti periodici, comunque effettuati in occasione d'interventi edilizi interessanti il fabbricato, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di questo capo. I soggetti interessati diversi dal proprietario devono trasmettere al proprietario la documentazione necessaria per l'aggiornamento del libretto.

6. Per i fabbricati esistenti il regolamento di attuazione di questo capo determina le condizioni, i termini e le modalità per la redazione del libretto, secondo principi di gradualità e semplificazione purché sia assicurata la dotazione del libretto per tutti gli edifici entro dieci anni dall'entrata in vigore di questa legge.

7. Il complesso dei dati forniti ai comuni su base informatica concernenti i libretti dei fabbricati costituisce l'anagrafe comunale degli immobili, utilizzata dagli enti locali per attuare una politica di prevenzione e corretta gestione territoriale e per ottimizzare i servizi sul territorio. I comuni mettono a disposizione della Provincia e della comunità competente, nell'ambito del SIAT, i dati del libretto, ai fini dello sviluppo e aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale.

8. Al fine di favorire la redazione del libretto per gli edifici esistenti, nonché l'avvio della gestione dell'anagrafe comunale degli immobili di cui al comma 7, possono essere concessi contributi ai soggetti interessati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

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