N213 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 92 - Finalità e oggetto

1. Per consentire un'adeguata conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio provinciale, per individuare tempestivamente situazioni a rischio e promuovere la conoscenza dell'utilizzo di tecniche di efficienza energetica e di edilizia sostenibile ai sensi del capo II di questo titolo è istituito il libretto del fabbricato.

2. Il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei fabbricati a partire dall'epoca della loro costruzione, riportando le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti. Il libretto concerne ogni fabbricato di nuova costruzione, sia privato che pubblico, e i fabbricati esistenti, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 94, comma 5, e dal regolamento di attuazione di questo capo."

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